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Sez. 6, Sentenza n. 47798 del 06/11/2003 Cc. (dep. 15/12/2003) Rv. 228438 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Giudice del riesame che si sia già pronunciato sullo stesso fatto, nella stessa funzione, con riguardo ad altre persone - Ricusabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228438-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI

La precedente e legittima manifestazione del proprio convincimento, in un diverso procedimento, sull'oggetto dell'accusa in ordine alla quale si procede, può costituire per il giudice, in presenza di determinate circostanze, "grave ragione di convenienza" rilevante a fini di astensione, secondo il disposto della lett. h) del primo comma dell'art. 36 cod. proc. pen., ma resta irrilevante a fini di ricusazione, posto che l'art. 37 dello stesso codice non richiama la norma citata nel delineare i casi di ricusazione. Solo quando il giudice sia chiamato a decidere sulla "responsabilità dell'imputato" il convincimento precedentemente espresso può consentire, alla luce delle stesse circostanze, una iniziativa delle parti ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. (come integrato dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 - 14 luglio 2000, n. 283). Da ciò consegue che in nessun caso il pregresso convincimento può legittimare una dichiarazione di ricusazione quando la funzione "pregiudicata" non sia quella della sentenza di merito (Fattispecie relativa a ricusazione proposta contro un componente del collegio chiamato a pronunciarsi sul riesame di una misura cautelare per concussione, dopo aver partecipato ad analoga deliberazione su ordinanze riguardanti altri accusati del medesimo fatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)