Sez. L - , Ordinanza n. 14976 del 14/07/2020 (Rv. 658191 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Rito cd. Fornero - Unicità del primo grado di giudizio - Configurabilità - Conseguenze - Adempimenti in tema di formazione della prova - Valutazione unitaria delle due fasi - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Nel rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012 (cd. rito Fornero), l'attività istruttoria svolta in entrambe le fasi del giudizio di primo grado va valutata unitariamente, senza che si possano scindere per fasi gli adempimenti richiesti alle parti in tema di formazione della prova, sicché nel giudizio di opposizione la parte conserva integra ogni opzione istruttoria, a prescindere dalle scelte processuali in precedenza operate.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non preclusa la produzione nella fase di opposizione dell'originale del documento prodotto in fotocopia in fase sommaria, ancorché in quest'ultima, a seguito della contestazione di non attendibilità del predetto documento, la parte avesse rinunciato ad avvalersene).
Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)