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Sez. 2, Sentenza n. 2301 del 08/07/1972 (Rv. 359653 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359653-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE - FATTISPECIE.*

L'esecuzione degli obblighi di fare, in difetto di spontaneo adempimento da parte dell'obbligato, deve essere attuata nelle forme prescritte dagli art 612 e seguenti cod proc civ, che demandano esclusivamente al pretore, quale giudice dell'esecuzione, sia la concreta Determinazione delle modalita dell'esecuzione sia la pronuncia sulle contestazioni. (nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto non contrastante con il principio suddetto la formula adottata dal giudice di merito e relativa alla facoltizzazione del creditore a provvedere nei modi di legge). (V 3055'68, mass n 335926; 1036'67, mass n 327372).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)