Sez. 6, Sentenza n. 11499 del 21/10/2013 Cc. (dep. 10/03/2014) Rv. 260888 - 01
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Presupposti - Parzialità dell'ufficio giudiziario procedente o lesione o pericolo di lesione delle determinazioni delle persone che partecipano al processo - Rischio reale - Necessità - Sussistenza - Turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice - Prospettazione di un rischio probabile - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen. va interpretata come fenomeno esterno di tale e manifesta abnormità da costituire fonte di reale rischio di parzialità dell'ufficio giudiziario procedente ovvero di reale lesione, o pericolo di lesione, della libera determinazione delle persone che vi partecipano, avendo l'istituto carattere eccezionale di deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e perciò implicando una stretta interpretazione delle relative disposizioni; conseguentemente, non ricorrono gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)