Sez. 6, Sentenza n. 22077 del 05/03/2015 Cc. (dep. 26/05/2015) Rv. 263559 - 01
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Carattere eccezionale dell'istituto - Conseguenze - Stretto legame di parentela tra imputato e un magistrato con funzioni apicali dell'ufficio procedente - Condizioni per lo spostamento del processo - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'istituto della rimessione del processo, che ha natura eccezionale, può trovare applicazione solo in presenza di gravi e non altrimenti eliminabili situazioni locali, in grado di turbare lo svolgimento del processo e di pregiudicare la libera determinazione delle persone che vi partecipano; ne deriva che i profili di condizionamento derivanti dallo stretto legame di parentela esistente tra l'imputato ed il magistrato con funzioni apicali dell'ufficio procedente (nella specie: il presidente reggente della Corte d'appello) devono essere superati attraverso i diversi istituti della ricusazione o dell'astensione, salva la possibilità - qualora vengano accolte le dichiarazioni di astensione o ricusazione di tutti i giudici appartenenti all'ufficio, con conseguente impossibilità di procedere alla sostituzione, ai sensi dell'art. 43 cod. proc. pen. - di rimettere il processo al giudice ugualmente competente determinato a norma dell'art. 11 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)