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Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016 Cc. (dep. 30/12/2016) Rv. 268531 - 01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE | "Grave situazione locale" - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268531-01

COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE

In tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la rilevanza, ai fini della rimessione, del "clima" in cui si celebra il processo quale determinato dalle condotte degli imputati o degli altri soggetti chiamati a parteciparvi - nella fattispecie: le intemperanze di un imputato e di un collaboratore di giustizia nei confronti, rispettivamente, del pubblico ministero di udienza e del collegio difensivo, cui avevano fatto seguito manifestazioni pubbliche di solidarietà da parte di vari soggetti del mondo politico ed istituzionale, ovvero della stessa magistratura ed avvocatura associata - costituisca un elemento perturbatore della serenità del giudicante, giacchè in caso contrario si affiderebbe alla patologica e illecita condotta delle parti processuali lo strumento per potere "scegliere" fori alternativi rispetto a quello naturalmente determinato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 07/11/2002 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)