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Sez. 1, Sentenza n. 17903 del 30/07/2010 (Rv. 614344 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Comune di residenza non noto nè conoscibile al notificante - Ordine delle ricerche ex art.139, ultimo comma, cod. proc. civ. - Notificazione - Effettuazione presso l'ufficio di svolgimento dell'attività lavorativa - Relazione di fatto del destinatario con il luogo stesso - Rilevanza come comune di dimora - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614344-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

La notificazione da effettuarsi, ex art. 139, ultimo comma, cod. proc. civ., presso il comune di dimora del destinatario, con preferenza rispetto al comune di domicilio, quando non sia noto ovvero conoscibile con ordinaria diligenza il comune di residenza, è validamente compiuta nel luogo in cui il destinatario esercita la propria attività lavorativa (nella specie, un rapporto d'impiego pubblico), postulando essa, secondo la "ratio" della predetta norma, una relazione di fatto fra il soggetto ed il luogo tale da rendere assai probabile la tempestiva ricezione della notifica da parte del notificando.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)