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Sez. 1, Sentenza n. 17110 del 23/08/2005 (Rv. 585323 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Fissazione delle udienze di istruzione nel processo civile - Provvedimenti di rinvio con intervallo superiore al termine di quindici giorni " - Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Condizioni - Mancanza di particolari circostanze giustificative del più lungo rinvio - Onere della indicazione di tali circostanze - Spettanza alla pubblica amministrazione.
Stato
decisa il 2005-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585323-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di diritto alla ragionevole durata del processo, ove i tempi di durata media, quali indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano stati superati, il rinvio della causa per un tempo superiore al termine di quindici giorni previsto dall'art. 81 disp.att. cod. proc.civ. - che, pure, ha carattere ordinatorio, e non perentorio - va addebitato a disfunzioni dell'apparato giudiziario salvo che ricorrano particolari circostanze, che spetta alla P.A. evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo, che lo giustifichino.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)