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Sez. 1, Sentenza n. 4512 del 05/03/2004 (Rv. 575862 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001- Equa riparazione - Fissazione delle udienze di istruzione nel processo civile - Provvedimenti di rinvio con intervallo superiore a quindici giorni senza menzionare le speciali circostanze idonee a giustificare la deroga al rispetto di detto termine - Violazione automatica del termine di ragionevole durata del processo - Esclusione - Valutazione della durata processuale in termini complessivi - Necessità.
Stato
decisa il 2004-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575862-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Riguardo alla pretesa ascrivibilità, nell'area irragionevole della durata processuale, dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine di cui all'art. 81 disp. att. cod. proc. civ., va osservato che la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non discende, come conseguenza automatica, dall'essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni, senza menzione delle speciali circostanze da cui dipende un intervallo maggiore tra le successive udienze, ma dal superamento della durata processuale ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dall'art. 2 della legge 89 del 2001.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 81, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 81, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)