Sez. 1, Sentenza n. 7688 del 31/03/2006 (Rv. 589486 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Termine di quattro mesi per la definizione del procedimento di equa riparazione davanti alla corte di appello - Carattere perentorio - Esclusione - Superamento dello stesso - Automatica violazione del termine di durata ragionevole del procedimento - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il termine di quattro mesi previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89 per la definizione, da parte della corte di appello, dello speciale procedimento camerale in unico grado in materia di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, non ha carattere perentorio ed il suo superamento non comporta, di per sé, la violazione del diritto alla ragionevole durata del medesimo procedimento, la quale va determinata, secondo i criteri ordinari, in base all'art. 2, comma 2, legge cit. e tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 sexies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)