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Sez. L, Sentenza n. 458 del 14/01/2003 (Rv. 559694 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Liquidazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. - Giudizio di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559694-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Il ricorso del giudice, ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., alla liquidazione equitativa della prestazione dovuta implica un giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo per insussistenza dei presupposti o per vizio di motivazione, peraltro deducibile esclusivamente sotto il profilo della sua mancanza o sotto quello della enunciazione meramente apparente (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, accertato l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere una gratifica ad un proprio dipendente in relazione ai favorevoli risultati di esercizio, ha determinato, in mancanza di accordo tra le parti, l'importo della gratifica in via equitativa, ancorando tale valutazione agli utili di bilancio realizzati e all'entità delle gratifiche corrisposte negli anni precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)