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Sez. L, Sentenza n. 50 del 07/01/2009 (Rv. 606306 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI | Potere discrezionale del giudice - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Limiti - Indicazione in motivazione del processo logico e dei criteri seguiti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606306-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI

Quando è certo il diritto alla prestazione spettante al lavoratore, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, sicché il giudice la liquida equitativamente ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del su esposto principio, ha confermato la sentenza impugnata che, nella liquidazione equitativa del danno subito dal lavoratore per mancato godimento delle festività, aveva fatto riferimento all'ammontare contrattuale delle retribuzioni risultanti da una consulenza tecnica d'ufficio, al lasso di tempo dedotto in giudizio, ed al comportamento della parte che non aveva ottemperato all'ordine di esibizione dei documenti contabili, pervenendo alla liquidazione del danno, per ogni giornata festiva non goduta, nella misura del cinquanta per cento di un trentesimo della retribuzione mensile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)