Sez. 3, Sentenza n. 7515 del 04/06/2001 (Rv. 547222 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Controllo da parte della Corte di cassazione - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Nelle cause di valore non eccedente i due milioni di lire che, a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. (nel testo, da ultimo, modificato dall'art. 13 decreto legge 7 ottobre 1994, n. convertito in legge 6 dicembre 1995, n. 673) devono essere decise dal Giudice di pace secondo equità, non rileva che dell'equità non sia fatta menzione in sentenza, dovendosi presumere che il predetto giudice abbia ritenuto la corrispondenza delle norme di diritto eventualmente applicate alle regole di equità. Le anzidette decisioni sono impugnabili con il ricorso per cassazione limitatamente agli "errores in procedendo" cioè per violazione delle norme processuali, attenendo le stesse alla tutela del diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Possono, altresì, essere impugnate per inesistenza della motivazione quando questa risulti apparente o radicalmente contraddittoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)