Sez. L, Sentenza n. 10324 del 17/10/1998 (Rv. 519826 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Presupposti - Condotte tipizzate o comunque obiettivamente idonee a limitare la libertà sindacale - Elemento intenzionale - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Ai fini dell'integrazione da parte del datore di lavoro dell'attività antisindacale a norma dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, l'elemento intenzionale è irrilevante non solo nelle condotte del datore di lavoro che contrastano con norme imperative destinate a tutelare in via diretta e immediata l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, ma anche nei casi in cui l'uso di strumenti in astratto leciti risulta, nelle circostanze concrete, diretto a limitare la libertà sindacale, secondo l'accertamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto antisindacale il comportamento, valutato complessivamente e ritenuto unitario, di un datore di lavoro che, subito dopo la nomina di un lavoratore a componente della rappresentanza sindacale, aveva trasferito lo stesso, senza fornire ragioni giustificatrici, ad un reparto destinato ad essere dismesso e quindi, dopo avere annunciato, nel corso di un primo procedimento giudiziario, la futura riassegnazione del lavoratore ad un reparto attivo, lo aveva invece destinato ad un altro reparto destinato ed essere smantellato e poi la aveva posto in cassa integrazione).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)