Sez. L, Sentenza n. 4771 del 09/03/2004 (Rv. 570903 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
In tema di condotta antisindacale del datore di lavoro, l'accertamento dei fatti denunciati operato dal giudice di merito e la loro valutazione sono insindacabili in sede di legittimità se immuni da vizi logici e giuridici. (Nella specie, relativa a trasferimento di un lavoratore, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata secondo la quale ai fini della valutazione dell'antisindacalità del provvedimento non rilevava l'eventuale sussistenza di ragioni tecnico produttive che lo suggerissero, ma il contrasto di esso con l'accordo sindacale concluso nel senso del mantenimento dei livelli occupazionali in una località, violato dalla soppressione di un ufficio e dal trasferimento dei dipendenti).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)