diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 563 del 20/01/1983 (Rv. 425335 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SPETTANZA - CONDIZIONI - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425335-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SPETTANZA - CONDIZIONI - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*

Ai fini dell'Esercizio e del diritto di prelazione e di riscatto, per la nozione di coltivatore diretto, non possono applicarsi le Disposizioni con cui, ad altri fini, viene legislativamente regolata l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto, come ad esempio quelle della legge 9 gennaio 1963 n. 9, riguardante l'elevazione dei trattamenti minimi di pensione e il riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri, o quelle della legge 9 maggio 1975 n. 153, emanata per l'attuazione delle direttive del consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura, ma deve far riferimento esclusivamente all'art. 31 della legge n. 590 del 1965.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)