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Sez. 3, Sentenza n. 2052 del 26/02/1988 (Rv. 457929 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - CONDIZIONI - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - CAPACITÀ LAVORATIVA DAL COLTIVATORE E DELLA SUA FAMIGLIA, QUALE CONDIZIONE PER LA TITOLARITÀ E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DEL SUCCEDANEO DIRITTO DI RISCATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457929-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - CONDIZIONI - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - CAPACITÀ LAVORATIVA DAL COLTIVATORE E DELLA SUA FAMIGLIA, QUALE CONDIZIONE PER LA TITOLARITÀ E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DEL SUCCEDANEO DIRITTO DI RISCATTO - NOZIONE.*

In tema di contratti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, primo comma (ultima parte) della legge n. 590 del 1965, che specifica quella generale del successivo art. 31 - il quale fornisce la definizione, in linea generale, di coltivatore diretto ai fini dell'applicazione di detta legge prevedendo che "la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo" - determina la capacità lavorativa del coltivatore diretto e della sua famiglia, quale condizione esclusivamente per la titolarità e l'Esercizio del diritto di prelazione e del succedaneo diritto di riscatto, rapportandola alle esigenze di coltivazione non solo del fondo oggetto della prelazione o del riscatto, ma anche degli altri fondi che il coltivatore possieda e coltivi in proprietà od enfiteusi. (V 563/83, mass n 425335; (V 476/83, mass n 425278; (V 758/82, mass n 418580).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)