Sez. 1, Sentenza n. 8347 del 09/07/1992 (Rv. 478109 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte della parte - In genere | Sentenza - Impugnazione - Termine - Pendenza - Parte - Decesso - Conseguenze - Impugnazione - Notificazione agli eredi della parte deceduta - Necessità - Presso il procuratore costituito per la parte defunta - Ammissibilità - Decesso della parte nel primo semestre del termine annuale per la impugnazione - Prolungamento del termine - Inammissibilità.
Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte della parte - In genere
La morte della parte - la quale, ove si verifichi nel corso del giudizio di merito e cioè fra il momento della costituzione e quello della chiusura dell'udienza di discussione, ha effetto interruttivo del processo solo in caso di dichiarazione dell'evento da parte del procuratore - comporta, se intervenuta in pendenza del termine per impugnare la sentenza, anche quando questa non sia sta notificata, la necessità delle notificazioni delle impugnazioni agli eredi della parte deceduta, senza alcun prolungamento - ad eccezione dell'effetto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale - del termine annuale, quando l'evento cada nel primo semestre del termine annuale di cui all'art. 327, potendo, peraltro, la notificazione medesima essere effettuata collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito per la parte defunta nel pregresso grado del giudizio (senza che ciò si ricolleghi ad una ultrattività della procura da detta parte conferita ed identificandosi tale possibilità con le previsioni di una mera localizzazione dell' operazione notificatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)