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Sez. 3, Sentenza n. 8263 del 13/09/1996 (Rv. 499579 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte della parte durante il decorso del termine per impugnare la sentenza - Notificazione della sentenza - Agli eredi della parte deceduta - Necessità.
Stato
decisa il 1996-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499579-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

Il principio secondo cui la morte della parte non determina automaticamente l'estinzione della procura "ad litem" opera quando tale evento si verifichi nel corso del giudizio di merito, e quindi tra il momento della costituzione e quello di chiusura dell'udienza di discussione. Conseguentemente, tale evento se si verifichi nelle more del termine per impugnare la sentenza, anche quando questa non sia stata notificata, comporta la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita agli eredi della parte deceduta e non al procuratore di detta parte costituito nella fase precedente del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)