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Sez. U, Sentenza n. 2618 del 05/07/1975 (Rv. 376572 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - ERRONEA INDICAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - LIMITI - FATTISPECIE (ERRONEA INDICAZIONE DEL PRENOME; TRASCRIZIONE NEL RICORSO DELLA SENTENZA CON LA ESATTA INDICAZIONE DELLE PARTI; RITENUTA AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376572-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - ERRONEA INDICAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - LIMITI - FATTISPECIE (ERRONEA INDICAZIONE DEL PRENOME; TRASCRIZIONE NEL RICORSO DELLA SENTENZA CON LA ESATTA INDICAZIONE DELLE PARTI; RITENUTA AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*

Il ricorso per Cassazione e inammissibile, per erronea indicazione della parte contro cui e proposto, solo quando, dal complessivo tenore dell'atto, non sia possibile individuare il soggetto contro il quale esso e effettivamente diretto. (nella specie, la SC ha affermato l'ammissibilita di ricorso proposto contro persona erroneamente indicata nel prenome, rilevando che l'atto conteneva la trascrizione testuale della sentenza impugnata, con l'esatta identificazione delle parti, e non lasciava, pertanto, alcun dubbio sul destinatario dell'impugnazione). (V 171/72, mass n 355940; 2500/68, mass n 334946).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)