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Sez. 2, Sentenza n. 5153 del 07/10/1982 (Rv. 423026 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - INDICAZIONE DEL DESTINATARIO DELL'IMPUGNAZIONE CON UN PRENOME DIVERSO DA QUELLO EFFETTIVO - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423026-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - INDICAZIONE DEL DESTINATARIO DELL'IMPUGNAZIONE CON UN PRENOME DIVERSO DA QUELLO EFFETTIVO - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Costituisce un errore materiale quello, nel ricorso per Cassazione, concernente l'indicazione del destinatario della impugnazione con un prenome diverso da quello effettivo, ove non risulti idoneo ad ingenerare equivoci sussistendo precisa indicazione nello stesso ricorso (notificato mediante consegna all'effettivo procuratore e domiciliatario del resistente) di ogni elemento di identificazione del soggetto e dell'oggetto del rapporto discusso, nonché degli estremi della sentenza impugnata. (V 3061/82, mass n 420991; (2618/75, mass n 376572; (V 1442/75, mass n 375002).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)