Sez. 2, Sentenza n. 8310 del 26/05/2003 (Rv. 563565 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Caparra - Restituzione fino alla definitiva determinazione del risarcimento in sede di risoluzione - Ammissibilità - Diritto alla restituzione - Domanda specifica da parte dell'interessato - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
Qualora la parte non inadempiente, anziché recedere dal contratto ritenendo la caparra, abbia invece agito chiedendone la risoluzione, la caparra - che perde la funzione di anticipata liquidazione del danno da determinare nei modi ordinari - può essere trattenuta fino alla definitiva determinazione del risarcimento, sicché il diritto della controparte alla sua restituzione, rientrando nell'ambito degli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione, deve essere oggetto di specifica domanda da parte dell'interessato, non potendo il giudice provvedervi d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)