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Sez. 3, Sentenza n. 21092 del 27/02/2007 Ud. (dep. 29/05/2007) Rv. 236740 - 01

SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Reati di cui alla L. n. 376 del 2000 - Fatti posti in essere prima della emanazione del D.M. di ripartizione in classi delle sostanze dopanti - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236740-01

SPORT

I reati di doping previsti dalla L. 14 dicembre 2000 n. 376, sono configurabili anche per i fatti posti in essere prima della emanazione del D.M. di ripartizione in classi delle sostanze dopanti, purchè riferiti a sostanze già individuate ed indicate nell'elenco allegato alla legge 29 novembre 1995 n. 522, di ratifica della Convenzione di Strasburgo contro il doping. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato la condanna del responsabile di un negozio per la vendita di integratori alimentari, a seguito della cessione di prodotto contenente un precursore del testosterone).

Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 1, Legge 14/12/2000 num. 376 art. 2, Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)