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Sez. 3, Sentenza n. 36700 del 27/03/2014 Ud. (dep. 03/09/2014) Rv. 260330 - 01

SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Sostanze costituenti l'oggetto dei reati di cui all'art. 9 della legge 376 del 2000 - Accertamento della natura dopante delle sostanze - Acquisizione delle tabelle ministeriali - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260330-01

SPORT

In materia di tutela sanitaria delle attività sportive, la natura dopante delle sostanze, la quale costituisce presupposto per l'integrazione dei reati previsti dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, può essere desunta anche da una serie di elementi di tipo oggettivo che consentono di includere le stesse all'interno delle classi previste dall'art. 2 della medesima legge, indipendentemente dalla acquisizione delle tabelle ministeriali recanti la classificazione dei farmaci e delle pratiche vietate, in quanto a queste deve assegnarsi carattere meramente ricognitivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di penale responsabilità per il reato di commercio di sostanze sopanti con riferimento ad attività avente ad oggetto il testosterone e suoi derivati, in quanto sostanze notoriamente adoperate per le loro proprietà anabolizzanti.

Riferimenti normativi: Legge 29/11/1995 num. 522, Legge 14/12/2000 num. 376 PENDENTE, Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE, DM Sanità 15/10/2002

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)