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Sez. 4, Sentenza n. 33806 del 23/05/2017 Cc. (dep. 11/07/2017) Rv. 270889 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8, legge n. 203 del 1991 - Revoca o sostituzione della misura cautelare - Condizioni - Autonoma valutazione del giudice - Sussistenza - Onere della pubblica accusa di evidenziare le circostanze ostative alla revoca o attenuazione della misura cautelare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270889-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di revoca o di sostituzione delle misure cautelari, il riconoscimento nel giudizio di merito dell'attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203, non determina automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari, essendo demandata al giudice che procede l'autonoma verifica in concreto della valenza positiva del comportamento collaborativo dell'imputato ai fini della esclusione della attualità dei legami con la criminalità organizzata, sulla base di tutti gli elementi raccolti, ivi inclusi quelli forniti dall'accusa, su cui grava l'onere di dimostrare che, nonostante la collaborazione, non vi sia stato allontanamento dal sodalizio mafioso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 152 art. 16 reiterazione 0016 octies, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)