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Sez. 1, Sentenza n. 13994 del 27/03/2020 Cc. (dep. 07/05/2020) Rv. 278959 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Collaboratori di giustizia - Revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare - Omessa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia - Nullità a regime intermedio - Conseguenze - Mancata deduzione in appello - Deducibilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278959-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di collaboratori di giustizia, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, qualora adottato senza previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall'art. 16-octies del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è affetto da nullità a regime intermedio, in quanto attinente alla "partecipazione al procedimento" del pubblico ministero ex art. 178, lett. b), ultima parte, cod. proc. pen., soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., cosicché, ove non sia stata eccepita nell'appello dinanzi al tribunale del riesame, detta nullità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 octies, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)