diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 26804 del 11/06/2015 Cc. (dep. 25/06/2015) Rv. 264141 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Collaboratori di giustizia per reati di tipo mafioso - Revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare - Valutazione della pericolosità - Parere del PNA anche nei casi in cui non sia stata concessa l'attenuante ex art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203, del 1991 - Necessità - Sussistenza, anche nel giudizio di appello cautelare.
Stato
decisa il 2015-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264141-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Nel procedimento relativo alla richiesta di modifica o di revoca della misura della custodia cautelare a carico di un collaboratore di giustizia per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso, anche in sede di appello cautelare il giudice deve acquisire il parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall'art. 16 octies D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con mod. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, anche nei casi in cui non sia stata concessa l'attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, al fine di accertare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso e di poter pienamente valutare il rispetto degli impegni assunti dal collaboratore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 octies, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)