Sez. 3, Sentenza n. 991 del 09/04/1974 (Rv. 368934 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CHIARIMENTI RICHIESTI DAL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CHIARIMENTI RICHIESTI DAL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La rinnovazione delle indagini tecniche, come il richiamo dei consulenti a chiarimenti, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e il rigetto delle relative istanze avanzate dalle parti non e soggetto a censura in Sede di legittimita, anche se le istanze non siano state diffusamente motivate, essendo sufficiente che il giudice del merito abbia riconosciuto come esaurienti i risultati gia conseguiti, poiche in tale riconoscimento risultano adeguatamente contenute le ragioni che lo hanno indotto a non ammettere le nuove indagini. (V 1650'73, mass n 364534).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)