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Sez. 3, Sentenza n. 1103 del 14/02/1980 (Rv. 404577 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI DEL GIUDICE) - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - RIGETTO DELLA ISTANZA RELATIVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404577-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI DEL GIUDICE) - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - RIGETTO DELLA ISTANZA RELATIVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La rinnovazione delle indagini tecniche rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed il rigetto della relativa istanza non e soggetta a censura in Sede di legittimita, anche se tale provvedimento non sia stato sufficientemente motivato, essendo sufficiente che il giudice del merito abbia riconosciuto come esaurienti i risultati gia conseguiti, perche in tale riconoscimento risultano adeguatamente contenute le ragioni che lo hanno indotto a non ammettere le nuove indagini. (V 4054/74, mass n 372669; (V 991/74, mass n 368934).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)