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Sez. 3, Sentenza n. 1650 del 08/06/1973 (Rv. 364534 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364534-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

La rinnovazione della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale non e tenuto a motivare l'eventuale rifiuto a disporla, ancorche sollecitato dalla parte. (Conf 333/68, mass n 331281; 336/67, mass n 326198).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)