Sez. 1, Sentenza n. 3924 del 09/06/1988 (Rv. 459098 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - DETERMINAZIONE PROVVISORIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1980 N. 385 - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA SUDDETTA - EFFETTI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - DETERMINAZIONE PROVVISORIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1980 N. 385 - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA SUDDETTA - EFFETTI.*
Il giudicato che si formi su una fattispecie di diritto sostanziale, senza esaurirne la regolamentazione, non rende insensibile, il rapporto regolato, agli effetti della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme che ne affidino, in parte, la disciplina ad una legge futura, trattandosi di rapporto suscettibile di ulteriore giudizio e, quindi, non esaurito. Pertanto, nell'ipotesi in cui con sentenza passata in giudicato sia stabilita la misura dell'indennità di espropriazione in applicazione dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385 ma con salvezza del diritto al conguaglio, per la cui Determinazione la detta norma rinvia ad una futura legge, gli effetti della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi primo e secondo, e 2 della detta legge del 1980 n. 385 (con la sentenza Corte cost. 21 luglio 1983 n. 223) non trovano limite nel detto giudicato, la cui regola juris non è più suscettibile di completamento né attuabile nella sua interezza, ma ne comportano il conseguente venir meno anche degli effetti provvisoriamente prodotti - salvo il computo in futura compensazione dell'acconto riscosso - con la conseguenza che l'indennità va ex novo determinata in base al criterio indennitario che così risulta applicabile, ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)