Sez. 1, Sentenza n. 1872 del 05/03/1999 (Rv. 523863 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Proposizione indipendente dal provvedimento amministrativo di stima provvisoria o definitiva - Legittimità - Instaurazione del giudizio dinanzi all'Ago - Successiva emanazione del provvedimento amministrativo di stima definitiva - Mancata opposizione - Effetti sul giudizio in corso.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione, la facoltà, riconosciuta al privato, di instaurare dinanzi all'Ago un giudizio di opposizione alla stima anteriormente alla emanazione, da parte dell'autorità amministrativa, del relativo provvedimento, provvisorio o definitivo, non impedisce a detta autorità di emettere, a giudizio in corso, un provvedimento di stima definitiva, con relativo deposito e pubblicazione ex artt. 15 e 16 legge 865 del 1971. In tal caso, il giudice originariamente adito può legittimamente presumere, dalla mancata opposizione in sede propria alla stima definitiva così sopravvenuta, una acquiescenza alla stima stessa e, quindi, una sostanziale rinuncia alla domanda inizialmente proposta dinanzi a lui. (cfr. Corte costituzionale n. 67 del 1990).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)