Sez. 1, Sentenza n. 959 del 26/01/1995 (Rv. 490011 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità di espropriazione - Acconto - Riconoscimento all'espropriato - Sentenza relativa - Passaggio in giudicato - Legge n. 385 del 1980 - Declaratoria di incostituzionalità - Azione per la richiesta di una congrua indennità - Esperibilità - Opposizione alla indennità provvisoria - Pendenza - Decisione in tale giudizio sulla richiesta di indennità definitiva - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, non è idonea a definire il rapporto (nel senso di regolarlo compiutamente ed irretrattabilmente) una sentenza, ancorché passata in giudicato, che, lungi dal determinare esattamente e definitivamente la misura dell'indennità definitiva dovuta all'espropriato, si limiti ad attribuire al medesimo un semplice acconto, ai sensi dell'art. I della legge 29 luglio 1980 n.385, rimandando ad un futuro provvedimento legislativo la quantificazione effettiva e definitiva del credito. In siffatta ipotesi, una volta dichiarata illegittima la menzionata legge dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 223 del 1983, il detto giudicato non preclude all'espropriato l'esercizio dell'azione giudiziaria per far valere il proprio diritto ad una congrua indennità. Peraltro, ove l'interessato abbia a suo tempo già proposto opposizione alla indennità provvisoria ed il relativo giudizio sia tuttora pendente, la pretesa dell'attore ad una congrua indennità definitiva, per esigenze di economia processuale, deve essere esaminata e decisa nell'ambito di quest'ultimo giudizio, atteso che l'iniziale causa di inammissibilità della domanda è venuta meno per effetto della sentenza n. 67 del 1990 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 nella parte in cui, dopo l'avvenuta espropriazione, non consente all'espropriato di agire per la determinazione dell'indennità prima che sia depositata la relazione di stima dell'Ufficio tecnico erariale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)