Sez. L, Sentenza n. 5989 del 05/11/1988 (Rv. 460419 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONI IMPONIBILI - IMPORTI DEI PREMI ASSICURATIVI PAGATI DAL DATORE DI LAVORO PER LA COPERTURA DEI RISCHI EXTRAPROFESSIONALI DEI DIPENDENTI - INCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONI IMPONIBILI - IMPORTI DEI PREMI ASSICURATIVI PAGATI DAL DATORE DI LAVORO PER LA COPERTURA DEI RISCHI EXTRAPROFESSIONALI DEI DIPENDENTI - INCLUSIONE - LIMITI.*
Alla stregua dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) la retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa comprende tutte le erogazioni fatte dai datori di lavoro a favore (diretto od indiretto, attuale o potenziale) dei lavoratori e in dipendenza del rapporto di lavoro, escluse soltanto le eccezioni tassativamente indicate dallo stesso articolo, la cui elencazione è insuscettibile di interpretazione non solo analogica, ma anche estensiva; consegue che nella suddetta retribuzione imponibile rientrano anche gli importi dei premi assicurativi pagati dal datore di lavoro per la copertura dei rischi extraprofessionali dei dipendenti, sempre che si tratti di polizze destinate a soddisfare interessi esclusivi dei lavoratori stessi e che l'assunzione del relativo Onere non sia configurabile - in ragione della durata della polizza e dell'obbligatorietà, anche per prassi aziendale, della stipulazione - come atto di liberalità una tantum. (V 6028/84, mass n 437696; (contra 3761/87, mass n 452692, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)