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Sez. L - , Ordinanza n. 10953 del 26/04/2023 (Rv. 667541 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Retribuzione imponibile - Individuazione - Retribuzione non omnicomprensiva - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667541-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Ai fini dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, occorre fare riferimento alla retribuzione "dovuta", per legge o per contratto collettivo o individuale, e non a quella effettivamente erogata, dovendo interpretarsi la locuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro" (ex art. 12 della l. n. 153 del 1969) nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere"; conseguentemente, salvo che la retribuzione stabilita nella contrattazione collettiva nazionale sia onnicomprensiva, se è prevista un'indennità ulteriore a livello provinciale o aziendale, per calcolare il "dovuto" è necessario interpretare il contratto ed accertare se quella voce retributiva va inclusa negli istituti indiretti. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'indennità di camice, prevista dal c.c.n.l. per le farmacie rurali, va inclusa, in quanto "dovuta", nella base di calcolo dei contributi anche se non effettivamente corrisposta, avendo il datore di

Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/09/1997 num. 314, Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 3, Legge 29/07/1996 num. 402, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)