Sez. L, Sentenza n. 21105 del 02/10/2009 (Rv. 610066 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 3 dell'accordo collettivo provinciale dell'edilizia del 22 febbraio 1978 - Obbligo delle imprese di fornire un servizio mensa ai lavoratori - Mancata fruizione del servizio da parte dei lavoratori - Diritto ad una indennità sostitutiva - Esclusione - Valore economico del pasto - Conseguenza - Incremento del livello complessivo di retribuzione - Assoggettabilità a contribuzione quale "minimale contributivo" - Sussistenza - Mancata corresponsione di somme a titolo sostitutivo - Irrilevanza - Livello retributivo superiore al minimo previsto dal contratto collettivo nazionale - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, l'art. 3 dell'accordo collettivo provinciale per il settore dell'edilizia del 22 febbraio 1978, nell'imporre alle imprese di fornire un pasto caldo ai propri dipendenti, con esclusione del diritto a percepire una indennità sostitutiva per coloro che non si avvalgano del servizio mensa, determina un valore economico del pasto, con conseguente incremento del livello complessivo di retribuzione, il quale, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, è assoggettabile a contribuzione, rientrando nel "minimale contributivo" previsto dalla norma, senza che assuma rilievo che il datore di lavoro, in caso di mancata fruizione del servizio, non abbia corrisposto, a tale titolo, alcuna somma, né che la retribuzione sia superiore ai minimi previsti dal contratto nazionale, dovendosi computare il valore del pasto in aggiunta rispetto alla retribuzione erogata.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 1531 art. 12, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)