diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 19212 del 30/09/2005 (Rv. 583569 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Principio di diritto - Conformazione del giudice di rinvio - Poteri della Cassazione - Interpretazione della sentenza rescindente - Criteri - Riferimento all'oggetto della domanda e alla questione decisa - Necessità - Fattispecie in materia di determinazione dell'indennità di occupazione.
Stato
decisa il 2005-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583569-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

Nella verifica in ordine all'uniformazione del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ove sia in discussione, in rapporto all'entità del "petitum" concretamente individuata dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di cassazione, il giudice di legittimità deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può essersi posta in contrasto (nella specie si è ritenuta la corretta conformazione del giudice di rinvio alla sentenza di cassazione, che stabilendo, riguardo all'individuazione dei suoli oggetto di indennità di occupazione, il riferimento all'oggetto del decreto di occupazione, piuttosto che dello stato di consistenza, aveva preso a riferimento le aree comprese nei decreti di occupazione indicati nell'atto di citazione, pur se nella sentenza di cassazione si faceva riferimento generico a decreti risultanti dagli allegati alla c.t.u.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)