Sez. L, Sentenza n. 21006 del 28/10/2005 (Rv. 585017 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Principio di diritto - Conformazione del giudice di rinvio - Interpretazione della sentenza rescindente - Necessità - Contenuto della sentenza rescindente non limitato alla indicazione della violazione di diritto o del vizio di motivazione - Necessità per il giudice di rinvio di uniformarsi in tutto al "dictum" della cassazione - Sussistenza - Fattispecie in tema di trasferimento del dipendente di un'agenzia di viaggia all'interno dello stesso territorio comunale e delle relative conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
Il giudice di rinvio è vincolato dalla sentenza di cassazione che dispone il rinvio stesso anche nell'ipotesi in cui essa non si limiti ad accertare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto o il vizio di motivazione che inficiano la sentenza cassata e ad adottare le pronunce conseguenziali - quali, nel primo caso, l'enunciazione del principio di diritto - ma anche quando essa contenga statuizioni ulteriori. (Nel caso di specie, la sentenza di rinvio non si limitava ad accertare l'esistenza di una violazione di norme di diritto nella sentenza di appello, ed in particolare dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in riferimento all'accordo aziendale relativo ad un'agenzia di viaggio, ma forniva al giudice di rinvio l'interpretazione corretta dell'accordo stesso ed indicava quali conseguenze avrebbero dovuto verificarsi nel caso di illegittimità del dedotto trasferimento della dipendente da un'agenzia all'altra su piazza; attesa la molteplicità dei "dicta" contenuti nella sentenza rimettente, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza del giudice di rinvio che ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento ed anche le conseguenze da essa derivanti indicate come tali già dalla cassazione, ovvero l'impossibilità di includere il rapporto di lavoro con la dipendente illegittimamente trasferita tra quelli riconducibili alla cessione di ramo di azienda effettuata in relazione alla sola agenzia in relazione alla quale era stato dichiarato illegittimo il trasferimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)