Sez. L, Sentenza n. 13087 del 05/06/2009 (Rv. 608740 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE | Art. 14 della legge n. 218 del 1995 - Dovere del giudice italiano di accertare d'ufficio la legge straniera - Efficacia temporale - Ai giudizi iniziati dopo l'entrata in vigore della suddetta legge - Limiti - Presupposti di fatto di applicabilità della legge straniera - Onere a carico della parte interessata di rituale allegazione - Sussistenza - Inosservanza - Richiesta proposta per la prima volta in cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa a licenziamento di dipendente assegnato ad una sede estera.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE
In materia di diritto internazionale privato, l'art. 14 della legge 31 maggio 1995, n. 218 nel prevedere, per i giudizi iniziati successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa, che l'accertamento della legge straniera da parte del giudice nazionale deve essere compiuto d'ufficio, non esonera la parte interessata dall'onere di allegare ritualmente gli elementi di fatto che individuano i criteri di collegamento per l'applicabilità di una determinata legge straniera. Ne consegue che, ove la parte abbia agito, dapprima con ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ e poi con ricorso ordinario, invocando il diritto nazionale senza dedurre l'applicabilità, neppure in grado d'appello, del diritto di un altro paese, deve ritenersi inammissibile la domanda di applicazione della legge straniera proposta per la prima volta in cassazione, trattandosi di questione la cui soluzione dipende da accertamenti di fatto da richiedere al giudice di merito nel rispetto del principio del contraddittorio. (Nella specie, il lavoratore, già assegnato ad una sede in Germania, aveva impugnato tardivamente il licenziamento e, nel giudizio di merito, anziché allegare gli elementi di fatto rilevanti ai sensi dell'art. 6 della legge 31 maggio 1995, n. 218 per radicare l'applicabilità della legge tedesca, si era limitato a contestare l'operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. rispetto alla lettera di licenziamento in quanto affidata al servizio postale tedesco, che, nel suo regolamento, prevedeva, in caso di impossibilità di consegna al destinatario, una giacenza di soli sette giorni; sollevata la questione per la prima volta con il ricorso per cassazione, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 6, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 15, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)