Sez. 2, Sentenza n. 16089 del 20/07/2007 (Rv. 599352 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE | Giudizi introdotti ante legge n. 218 del 1995 - Applicazione legge straniera - Conoscenza della fonte - Indicazione e produzione ad opera della parte - Necessità.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE
Nei giudizi introdotti anteriormente all'entrata in vigore, (1 settembre 1995), della legge n. 218 del 1995, la parte che invoca l'applicazione della legge straniera, deve comunque provvedere alla specifica indicazione della fonte, oltreché produrre documentazione idonea a consentire al giudice di formarsi il proprio convincimento.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 72, Preleggi art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)