Sez. 2 - , Sentenza n. 27365 del 29/12/2016 (Rv. 642181 - 02)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE | Art. 14 della l. n. 218 del 1995 – Onere della parte interessata di allegare e documentare la normativa straniera invocata – Esclusione – Dovere del giudice italiano di accertare, d'ufficio, la legge straniera applicabile – Sussistenza – Modalità.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE
Relativamente alle fattispecie interamente regolate dall'art. 14 della l. n. 218 del 1995, l’obbligo del giudice di ricercare, d'ufficio, le fonti del diritto va riferito anche alle norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, per la cui individuazione è possibile ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale e valorizzando il ruolo attivo delle parti, come strumento utile per l'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, senza che, pertanto, sussista, in capo alla parte che la invochi, alcun onere di indicazione né di allegazione documentale della legge straniera ritenuta applicabile.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)