Sez. 1, Sentenza n. 13064 del 08/09/2003 (Rv. 566617 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - SPECIALITÀ MEDICINALI (PRODUZIONE E COMMERCIO) - IN GENERE | Medicinali ad uso veterinario - Obbligo di registrazione da parte dei proprietari di animali destinati alla produzione di alimenti - Ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 119 del 1992 - Sussistenza - Adempimento - Necessità - Possibilità di esecuzione mediante la conservazione delle ricette - Affermazione - Condizioni.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - SPECIALITÀ MEDICINALI (PRODUZIONE E COMMERCIO) - IN GENERE
In tema di prescrizioni, sanzionate in via amministrativa, riguardanti i medicinali veterinari, l'art. 33 del D. lgs. n. 119 del 1992 stabilisce che i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro nel quale deve essere indicata, tra l'altro, la data di inizio e di fine dei trattamenti terapeutici, effettuati con la somministrazione dei medicinali indicati nell'art. 32 dello stesso testo. Tali adempimenti possono essere assolti, in base all'art. 4 del DM 28 settembre 1993, anche attraverso la conservazione, per almeno tre anni, delle copie delle ricette destinate all'allevatore, in ordine cronologico e numerate progressivamente. Ma, in tal caso, le ricette debbono essere integrate anche dell'indicazione della data di inizio e fine del trattamento terapeutico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 119 art. 33, DM Sanità 28/09/1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)