Sez. 2, Sentenza n. 3634 del 16/02/2007 (Rv. 595361 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - OPERE SUL FONDO SERVENTE - IN GENERE - PRESTAZIONI ACCESSORIE | Diritto del proprietario del fondo dominante di accedere sul fondo servente per le opere necessarie relative alla conservazione della servitù - Natura - Compatibilità con il diritto di proprietà del titolare del fondo servente - Conseguenza - Divieto del proprietario del fondo servente di impedire l'accesso al proprietario del fondo dominante - Sussistenza - Fondamento riconducibile ai limiti e agli obblighi legali richiamati nell'art. 832 cod. civ. .
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - OPERE SUL FONDO SERVENTE - IN GENERE - PRESTAZIONI ACCESSORIE
Ai sensi dell'art. 1069 cod. civ. le opere necessarie alla conservazione della servitù sono a carico del proprietario del fondo dominante che ha, perciò, facoltà di accedere al fondo servente per realizzarle, riconducendosi tale facoltà, di natura accessoria, al contenuto stesso del diritto di servitù, al cui normale esercizio è, quindi, strumentale. Pertanto, poiché nel nostro ordinamento il godimento del diritto di proprietà - ai sensi dell'art. 832 cod. civ. - viene esercitato entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge, nell'ambito dei limiti di natura privatistica rientra anche il divieto di impedire l'accesso al proprio fondo al proprietario del fondo dominante che intenda eseguire le opere previste dal citato art. 1069 cod. civ. .
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)