diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7769 del 02/08/1990 (Rv. 468519 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURA DI TERZI - SOTTOSCRIZIONE DI UN ATTO NON NEGOZIALE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE - CONTESTAZIONE DELL'AUTENTICITÀ - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468519-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURA DI TERZI - SOTTOSCRIZIONE DI UN ATTO NON NEGOZIALE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE - CONTESTAZIONE DELL'AUTENTICITÀ - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Qualora un atto che sia stato sottoscritto dal rappresentante della parte in causa venga in rilievo nella sua funzione documentale e non negoziale (nella specie, quietanza di pagamento prodotta in giudizio quale prova dell'avvenuto adempimento), la contestazione della autenticità della detta sottoscrizione, che sia effettuata dalla parte rappresentata nel rapporto con l'altro contraente, investe la firma di un terzo e, quindi, non implica la necessità della sua proposizione nelle forme della querela di falso, destinata, invece, ad eliminare l'efficacia probatoria attribuita, dall'art. 2702 cod. civ., alla scrittura riconosciuta nella sottoscrizione. (V 4719/87, mass n 453362, sulla prima parte; (V 4077/85, mass n 441600, sulla prima parte; (contra 3587/79, mass n 399997).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)