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Sez. 3, Sentenza n. 499 del 19/02/1973 (Rv. 362507 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - GIUDIZIO RELATIVO - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362507-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - GIUDIZIO RELATIVO - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI - ESCLUSIONE.*

La sospensione dei termini processuali disposta dalla legge 14 luglio 1965 n 818 e inapplicabile ai giudizi di espropriazione presso terzi, come a tutti i giudizi di esecuzione forzata in genere: detta inapplicabilita si estende anche al giudizio di accertamento incidentale dell'Obbligo del terzo insorto nel corso dell'espropriazione forzata presso terzi. (V 1812/70, mass n 347790; 877/70, mass n 346252; (V 2163/69, mass n 341471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)