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Sez. L, Sentenza n. 3993 del 18/06/1981 (Rv. 414648 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREGRESSE MANCANZE SEGUITE DA MINORI SANZIONI DISCIPLINARI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414648-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREGRESSE MANCANZE SEGUITE DA MINORI SANZIONI DISCIPLINARI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Ai fini della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento, pregresse mancanze del lavoratore, risoltesi con l'irrogazione di minori sanzioni disciplinari, rilevano soltanto qualora costituiscano indici rivelatori dell'idoneita del fatto contestato per ultimo a configurare un motivo siffatto. (V 1473/78, mass n 390847).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)