Sez. L, Sentenza n. 3522 del 13/06/1984 (Rv. 435528 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMMUTABILITÀ DELLA CAUSA CONTESTATA NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO - LIMITI - VALUTAZIONE GIUDIZIALE DI ALTRI FATTI ATTRIBUITI AL DIPENDENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMMUTABILITÀ DELLA CAUSA CONTESTATA NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO - LIMITI - VALUTAZIONE GIUDIZIALE DI ALTRI FATTI ATTRIBUITI AL DIPENDENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il principio dell'immutabilità della causa contestata nella lettera di licenziamento non preclude al giudice la valutazione di altri fatti attribuiti al dipendente (e non contestati in detta lettera), quando essi vengano considerati non come cause autonome di recesso ma soltanto come mere circostanze confermative del fatto contestato e della sua gravità. (V 3993/81, mass n 414648; (Conf 1473/78, mass n 390847, prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)