Sez. 3, Sentenza n. 9863 del 08/10/1990 (Rv. 469405 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - DOVERE DI LEALTÀ E PROBITÀ - VIOLAZIONE - RAPPORTO ALL'AUTORITÀ DISCIPLINARE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - DOVERE DI LEALTÀ E PROBITÀ - VIOLAZIONE - RAPPORTO ALL'AUTORITÀ DISCIPLINARE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - CONSEGUENZE.*
La sollecitazione della parte affinché il giudice, in caso di Mancanza dei difensori al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ. riferisca alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi, non concreta una domanda in senso tecnico processuale alla quale corrisponda per il giudice un Obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.; inoltre, poiché il potere di informativa di cui al secondo comma dell'art. 88 citato è una facoltà discrezionale del giudice di merito, il suo mancato Esercizio non può essere censurato in Sede di legittimità. (V 950/81, mass n 411476; (Conf 5303/83, mass n 430213; (Conf 5821/81, mass n 416541; (Conf 1561/78, mass n 390951).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)