Sez. 1, Sentenza n. 5821 del 05/11/1981 (Rv. 416541 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - ISTANZA DI CANCELLAZIONE - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - ISTANZA DI CANCELLAZIONE - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'istanza di cancellazione di frasi ingiuriose contenute negli scritti difensivi è diretta a sollecitare un potere discrezionale ed ufficioso del giudice del merito, onde l'omesso esame di essa da parte di quel giudice non può formare oggetto di ricorso per Cassazione. (V 1811/81, mass n 412494; (Conf 1561/78, mass n 390951; (Conf 3390/74, mass n 371900).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)