diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5303 del 08/08/1983 (Rv. 430213 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - ISTANZA DI CANCELLAZIONE - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430213-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - ISTANZA DI CANCELLAZIONE - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'istanza di cancellazione di frasi ingiuriose contenute negli scritti difensivi è diretta a sollecitare un potere discrezionale ed officioso del giudice di merito, onde l'omesso esame di essa da parte di quest'ultimo non può formare oggetto di ricorso per Cassazione. (V 1811/81, mass n 412494; (Conf 5821/81, mass n 416541; (Conf 1561/78, mass n 390951; (Conf 3390/74, mass n 371900).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)